Stop ai pensionati nella pubblica amministrazione. Marianna Madia firma la circolare "per aiutare i giovani"
Il ministro Madia firma la circolare sui divieti per incarichi a pensionati nella pubblica amministrazione. Misure "volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti in quiescenza" - e cioè che percepiscono la pensione - così bloccando i "più giovani".
La
circolare dà
indicazioni precise sull'attuazione e l'interpretazione dell'articolo
6 del dl 90 del 2014,
il cosiddetto dl Madia di quest'estate, che già stabiliva come le
pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e
di consulenza, né tanto meno dirigenziali o direttivi o cariche in
organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già
lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, ovvero in
pensione, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a
titolo gratuito (ma al massimo per un anno, non prorogabile né
rinnovabile).
La
legge include nel divieto anche gli incarichi e le cariche presso le
società o gli enti a controllo pubblico, ad eccezione dei componenti
delle giunte degli enti territoriali e dei membri degli organi
elettivi di ordini professionali. Quanto agli organi costituzionali,
sempre stando alla legge, viene previsto che si adeguino alle
disposizioni nell'ambito della propria autonomia.
La
nuova disciplina viene specificato si applica agli incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto. "Quest'ultimo è entrato in vigore il 25 giugno 2014",
viene ricordato. Ecco che "la nuova disciplina si applica,
dunque, a partire da questa data, con la conseguenza che non sono
soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno
2014 compreso".
La
data alla quale occorre fare riferimento, chiarisce la circolare, "ai
fini dell'applicazione del divieto, è quella della nomina o del
conferimento dell'incarico, quindi dell'atto con il quale l'autorità
titolare del relativo potere vi ha proceduto, indipendentemente da
adempimenti successivi, come gli atti di controllo". E ancora
viene spiegato: "Non incorrono nel divieto e rimangono soggetti
alla disciplina precedente gli incarichi a soggetti in quiescenza
conferiti precedentemente alla suddetta data, anche se alla stessa
data il trattamento economico o compenso non era ancora stato
definito"
da http://www.huffingtonpost.it/

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