Reato di tortura, il sì della Camera. Pene da 4 a 10 anni
Il
nuovo reato introdotto nel codice penale punisce con la reclusione da
4 a 10 anni chi cagiona a una persona a lui affidata sofferenze
fisiche o psichiche. Previste le aggravanti per gli agenti. Le
dichiarazioni estorte sono nulle
ROMA -
Entra nel codice il nuovo delitto di tortura e le pene previste.
L'aula della Camera, modificando in parte la versione già approvata
dal Senato, ha approvato stasera il ddl sulla tortura. Queste le
principali novità previste nel provvedimento:
Torturatori in carcere. Sono pesanti le pene contro chi tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia o violando i propri obblighi di protezione cura o assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere dichiarazioni o informazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. La sofferenza dovrà però essere acuta e comunque ulteriore rispetto a quella che deriva dalla semplice detenzione o altre legittime misure limitative dei diritti. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte.
Aggravante per agenti. Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 15 anni.
Istigazione alla tortura. È istigazione specifica che vale solo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Il nuovo reato prevede il carcere fino a 6 anni se l'istigazione non è accolta o comunque non c'è stata tortura.
Torturatori in carcere. Sono pesanti le pene contro chi tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia o violando i propri obblighi di protezione cura o assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere dichiarazioni o informazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. La sofferenza dovrà però essere acuta e comunque ulteriore rispetto a quella che deriva dalla semplice detenzione o altre legittime misure limitative dei diritti. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte.
Aggravante per agenti. Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 15 anni.
Istigazione alla tortura. È istigazione specifica che vale solo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Il nuovo reato prevede il carcere fino a 6 anni se l'istigazione non è accolta o comunque non c'è stata tortura.
Prescrizione lunga. I termini di prescrizione raddoppiano, dunque il reato di tortura se prima non interviene il processo, si estinguerà in 20 anni.
Stop espulsioni. Divieto assoluto di espulsione o respingimento verso paesi che praticano la tortura o dove la violazione dei diritti umani sia grave e sistematica.
Dichiarazioni estorte nulle. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Valgono però come prova controgli imputati di tortura.
Niente immunità. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità dalla giurisdizione. Se richiesto, saranno estradati.
da Repubblica.it


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